
Riciclaggio rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione
Il settore delle costruzioni attraverso l’uso intenso delle risorse naturali genera forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima. I rifiuti generati dalle attività di costruzione e demolizione costituiscono il flusso più rilevante di rifiuti speciali, sia a livello europeo che nazionale.
Nel 2023, infatti, il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti dalle attività economiche (industriali, commerciali, artigianali, di servizi, ma anche di trattamento dei rifiuti e di risanamento ambientale) è dato da tale settore, con una percentuale pari al 50,6% del totale, corrispondente a circa 83,3 milioni di tonnellate, comprensivi dei rifiuti da operazioni di costruzioni e demolizione e di altri rifiuti prodotti da tali attività (ad esempio, rifiuti di imballaggio, oli esauriti, eccetera).
Il Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2025 dell’Ispra riporta i quantitativi di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione (C&D) prodotti nel periodo 2018-2023 e quelli preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati nello stesso periodo, secondo la codifica del Regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti.
Dopo il drastico calo registrato nel biennio 2019-2020 a causa della crisi sanitaria e socio-economica legata alla pandemia da Covid-19, nel 2021 si è assistito ad una ripresa del settore dell’edilizia che è continuato a crescere sia nel 2022 sia nel 2023. Va rilevato che tale settore è stato oggetto, negli ultimi anni, di incentivi governativi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici. Tali attività di costruzione/ristrutturazione, nonché la prosecuzione e l'avvio di opere pubbliche infrastrutturali, hanno determinato maggiori quantitativi di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti.
Si registra, infatti, un incremento dei quantitativi generati dell’1,8%, corrispondente a circa 1,1 milioni di tonnellate, per un totale complessivo a livello nazionale pari, nel 2023, a oltre 61,6 milioni di tonnellate (quasi 60,6 milioni di tonnellate nel 2022).
Il recupero di materia, complessivamente pari a 49,9 milioni di tonnellate, escluse le operazioni di colmatazione, registra un incremento dell’3,3% rispetto al 2022, corrispondente a quasi 1,6 milioni di tonnellate.
Per la parte minerale dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, la principale forma di recupero è la trasformazione in inerti fini o grossolani che possono essere utilizzati nella produzione di calcestruzzo o asfalto o nella costruzione di strade.
Il tasso di recupero, calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, escludendo le operazioni di backfilling si attesta, nel 2023, all’81%, al di sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020. Il backfilling o riempimento di un sito si riferisce alle operazioni di riempimento con i rifiuti da demolizione derivati dalla demolizione stessa attraverso il recupero nello stesso sito.
Come richiesto all’art.4 della decisione 753/2011/UE, la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione viene comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Nel 2023, tale quantità ammonta a quasi 359 mila tonnellate.
Considerando anche i quantitativi utilizzati per operazioni di colmatazione, il tasso di recupero si attesta all’81,6%.
La legislazione europea
Al fine di tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, la Commissione Europea ha ritenuto necessario inserire il flusso di rifiuti generato da tale settore tra quelli prioritari da monitorare, fissando, all’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, uno specifico obiettivo di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali. Tale obiettivo di riciclaggio, recepito nell’ordinamento nazionale all’articolo 181 del d.lgs. n. 152/2006, è posto pari al 70% da raggiungere entro il 2020, e non include il materiale allo stato naturale definito dal codice 170504 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503).
La direttiva 2018/851/UE, facente parte del cosiddetto pacchetto economia circolare, ha disposto, inoltre, entro il 31 dicembre 2024 la valutazione da parte della Commissione circa l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico.
A seguito del recepimento del pacchetto, nell’ottica di migliorare la gestione di questo flusso di rifiuti, il Legislatore ha previsto la promozione della demolizione selettiva, previa consultazione con le associazioni di categoria, al fine di consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, nonché di garantire l'istituzione di sistemi di selezione per tale tipologia di rifiuti almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso (art. 205, comma 6-quinquies del d.lgs. n.152/2006).
Le modalità di calcolo per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla direttiva europea sono state individuate dalla decisione 2011/753/UE.
L’allegato III alla decisione definisce quale tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, il rapporto tra la “quantità recuperata di rifiuti da costruzioni e demolizioni” e la “quantità totale di rifiuti prodotti da costruzioni e demolizioni”.
La preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio sono così definite:
• «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (articolo 3, punto 16 della direttiva 2008/98/CE);
• «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (articolo 3, punto 17 della direttiva 2008/98/CE).
Per colmatazione o riempimento si intende un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti. La quantità di rifiuti avviati a tale operazione deve essere comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o utilizzata per altre operazioni di recupero di materia.
Le informazioni inerenti alla produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione vengono trasmesse
conformemente al Regolamento 2150/2002/CE relativo alle statistiche sui rifiuti e comprendono:
“a) rifiuti prodotti dalla sezione F del codice NACE Rev.2 quale citato nell’allegato I, sezione2, dello stesso regolamento:
06.1 – Rifiuti di metallo ferroso
06.2 – Rifiuti di metallo non ferroso
06.3 – Rifiuti metallici misti
07.1 – Rifiuti di vetro
07.4 – Rifiuti in plastica
07.4 – Rifiuti in legno
b) il totale della categoria di rifiuti (di tutte le attività economiche):
12.1 – Rifiuti minerali da costruzioni e demolizioni conformemente all’allegato III del regolamento summenzionato”.
Le quantità recuperate vengono trasmesse includendo “esclusivamente i seguenti i codici dell’allegato della decisione 2000/532/CE:
Elenco dei rifiuti, capitolo 17 – Rifiuti da costruzione e demolizioni: 170101,170102,170103,170107,170201,170202,170203,170302,170401,170402,170403,170404,170405, 170406,170407,170411,170508,170604,170802,170904
Elenco dei rifiuti, sottocapitolo 19 12 – Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (per esempio selezione, triturazione, compattazione, granulazione), se sono prodotti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione: 191201,191202,191203,191204,191205,191207,191209”.
Il monitoraggio non riguarda, pertanto, i quantitativi di rifiuti di terre e rocce da scavo e di materiali di dragaggio, identificati dai codici 170504 e 170506 del capitolo EER 17.
Con riferimento ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (sub-capitolo EER 1912), qualora inclusi nella rendicontazione alla Commissione europea, vanno specificate le modalità adottate da ciascuno Stato membro per evitare la doppia contabilizzazione.
I rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati al riutilizzo, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materia sono contabilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo laddove l’invio sia conforme al Regolamento (CE) n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti che, a decorrere dal 21 maggio 2026 sarà sostituito dal Regolamento (UE) 2024/1157, entrato in vigore il 20 maggio 2024.
Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali Ispra 2025
Foto: Pixabay